Si può richiedere il congedo per PMA? Come? Quanti di giorni di malattia comporta?
Benché la procreazione medicalmente assistita non rientri nei termini dell’aspettativa retribuita è possibile ottenere un periodo di assenza retribuita dal lavoro.
Secondo l’INPS (Messaggio n. 7412 del 4 marzo 2005), sebbene le pratiche di fecondazione assistita non siano una “malattia” in senso classico possono essere a essa assimilate.
Occorre infatti considerare tutto il periodo di riposo prescritto alla paziente affinché l’impianto dell’embrione in utero abbia buone probabilità di andare a buon fine.
In particolare vengono considerati:
- il rischio di ipercontrattilità del miometrio, sensibile anche a piccoli sforzi
- il livello di stress associato alle oscillazioni cicliche ormonali
Quanti giorni di malattia per PMA?
L’INPS considera, ai fini dell’indennità, le giornate di ricovero e quelle successive alla dimissione, prescritte dallo specialista e necessarie per un sicuro impianto dell’embrione.
Vengono quindi concessi 21 giorni di malattia per la PMA, nello specifico: 1 settimana prima del transfer (trasferimento dell’embrione nell’utero) e 2 settimane dopo il transfer. I giorni di ricovero in day hospital vengono considerati giorni di malattia.
Il periodo di malattia è riconosciuto anche alla parte maschile della coppia nel caso in cui venga fatto ricorso a tecniche di PMA che richiedono il prelievo testicolare degli spermatozoi.
Ove vengano effettuate tecniche di procreazione assistita che richiedono il prelievo degli spermatozoi dall’epididimo o dal testicolo è riconoscibile anche al lavoratore un periodo di malattia della durata di 10 giorni.
Come richiedere il congedo PMA?
Per richiedere il congedo PMA occorre rivolgersi sia alla clinica specializzata che ha eseguito tutte le tecniche di fecondazione assistita sia al proprio medico di base.
La clinica fornirà un certificato di infertilità e di fecondazione assistita per le giornate di ricovero in day hospital. Il medico curante invece fornirà il certificato di malattia per le giornate successive alle dimissioni, nonché per i giorni di assenza dovuti agli esami pre-ricovero.
Secondo la circolare INPS 7412, 4 marzo 2005 il documento verrà redatto in triplice copia: una di queste verrà inviata direttamente all’INPS per via telematica, mentre le altre due verranno rilasciate alla paziente. Di queste due copie una potrà essere conservata mentre l’altra dovrà essere consegnata al datore di lavoro.
In realtà non si tratta di copie identiche dello stesso documento, perché quello riservato all’INPS deve contenere diagnosi e prognosi; al contrario di quello per il datore di lavoro, che potrà contenere solo la parte relativa ai giorni di malattia, ossia la prognosi.
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